data aggiornamento pubblicazione 04/03/2024

Art. 35 – RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI

  1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente in un giorno stabilito dall’azienda.
  2. Con l’espressione “minimo tabellare integrato” si intendono i minimi determinati per i vari gruppi dei lavoratori nella tabella allegata al successivo art. 37, risultanti dal conglobamento nella retribuzione base contrattuale vigente alla data odierna dell’indennità di contingenza in vigore alla data del 1° novembre 1991, cui si aggiungono gli aumenti retributivi mensili previsti dal presente CCNL e dai seguenti accordi.
  3. Con l’espressione “retribuzione individuale” si intende la somma del minimo tabellare integrato, degli eventuali importi già maturati ai sensi dell’art. 13 del previgente CCNL 28.7.92 “aumenti periodici di anzianità” e degli aumenti di merito nonché degli eventuali assegni ad personam.
  4. Con l’espressione “retribuzione globale” si intende la somma della retribuzione individuale, delle indennità a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato, nonché, salvo diversamente disposto, degli eventuali assegni ad personam sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente CCNL.

CCNL 2022_2024

04/03/2024
Titolo: CCNL 2022_2024
Data pubblicazione: 04/03/2024

CCNL 2018_2020

10/02/2020
Titolo: CCNL-FUNERARIO-2018.07.10
Data pubblicazione: 10/02/2020

CCNL contratto 2013-2014

27/02/2016
Titolo: CCNL contratto 2013-2014
Data pubblicazione: 27/02/2016