data aggiornamento pubblicazione 04/03/2024
Art. 35 – RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
- La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente in un giorno stabilito dall’azienda.
- Con l’espressione “minimo tabellare integrato” si intendono i minimi determinati per i vari gruppi dei lavoratori nella tabella allegata al successivo art. 37, risultanti dal conglobamento nella retribuzione base contrattuale vigente alla data odierna dell’indennità di contingenza in vigore alla data del 1° novembre 1991, cui si aggiungono gli aumenti retributivi mensili previsti dal presente CCNL e dai seguenti accordi.
- Con l’espressione “retribuzione individuale” si intende la somma del minimo tabellare integrato, degli eventuali importi già maturati ai sensi dell’art. 13 del previgente CCNL 28.7.92 “aumenti periodici di anzianità” e degli aumenti di merito nonché degli eventuali assegni ad personam.
- Con l’espressione “retribuzione globale” si intende la somma della retribuzione individuale, delle indennità a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato, nonché, salvo diversamente disposto, degli eventuali assegni ad personam sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente CCNL.