F.O.I.A. Freedom Of Information Act

Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 (riforma del D. Lgs 33/13)

Che cos’è

Accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita (salvo il costo materiale del supporto che contiene i dati richiesti), non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Deve essere presentata unicamente per via digitale, firmata elettronicamente e inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo: adespa@legalmail.it indirizzandola all’U.O che detiene i documenti, gli atti o le informazioni richieste.

Limiti all’accesso (art. 5 bis a seguito della riforma del D.Lgs 33/13)

La disciplina dell’accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l’istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, inerenti a:

  1. a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  2. b) la sicurezza nazionale;
  3. c) la difesa e le questioni militari;
  4. d) le relazioni internazionali;
  5. e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

https://foia.gov.it/